Art. 7.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico compilativo).

      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

          a) attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati;

          b) finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni e qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica in favore di sindacati;

          c) finanziamenti privati a favore di sindacati;

          d) modelli di bilancio annuale dei sindacati e di rendiconto delle spese, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2 e 3;

          e) controlli da parte delle società di revisione al fine di garantire l'effettivo rispetto degli obblighi contabili a carico dei sindacati.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro un mese dal ricevimento dello schema stesso, almeno due mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il parere si intende acquisito.